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Un turno di squalifica a Sgarbi e Rocca: Perinetti inibito fino al 9 aprile

Il giudice sportivo della Lega Pro ha squalificato per una giornata Lorenzo Sgarbi e Michele Rocca. Si temeva il peggio per Sgarbi che è stato fermato per un turno "per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a gioco fermo, pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. Rocca salterà il match contro il Picerno per recidività in ammonizione. 

E' stato inibito fino al 9 aprile oltre ad un'ammenda di 200 euro il responsabile dell'area tecnica dell'Avellino, Giorgio Perinetti:
A) per avere, al termine della gara, lungo il tragitto che conduce dal terreno di gioco agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2 in quanto, pronunciava frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per avere, nella zona antistante gli spogliatoi, reiterato il predetto comportamento nei confronti dell’Arbitro, in quanto pronunciava nei suoi confronti frasi irrispettose;
C) per avere, ancora una volta reiterato le proteste nei confronti della Quaterna Arbitrale, nella zona del parcheggio.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).

Infine ammenda di 300 euro all'U.S: Avellino "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere divelto trenta seggiolini posti all’interno dello stesso Settore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto)".