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Serie B, tutte le scadenze per l'iscrizione al prossimo campionato

Serie B, tutte le scadenze per l'iscrizione al prossimo campionato

· Massimo Ieppariello

U.S. Avellino

Si avvicinano importanti ed inderogabili scadenze per l’U.S. Avellino. Per partecipare al campionato di Serie B 2018/2019, la società biancoverde, come tutti gli altri club cadetti, dovrà ottenere la Licenza Nazionale e dovrà rispettare una lunga serie di adempimenti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi. - Entro il termine del 12 giugno 2018, le società dovranno depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stato depositato in precedenza, il prospetto contenente il rapporto PA, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, determinato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2017, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva. Il ripianamento della eventuale carenza potrà essere effettuato, entro il termine del 6 luglio 2018 ai fini del raggiungimento della misura minima del parametro PA mediante le seguenti modalità: a) versamenti in conto futuro aumento di capitale; b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato; c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci. L’importo da versare potrà essere ridotto mediante l’utilizzo del saldo attivo finanziario al 5 luglio 2018 e del saldo attivo finanziario della precedente sessione invernale, derivanti dalle operazioni di trasferimento dei calciatori per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti. Le società che intendono avvalersi di tale facoltà devono richiedere i saldi attivi delle campagne trasferimenti alla Lega di competenza entro il termine del 5 luglio 2018. Tali saldi devono essere certificati alla Co.Vi.So.C. dalla Lega di competenza entro il termine del 6 luglio 2018. - Le società dovranno, entro il termine del 26 giugno 2018, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 31 marzo 2018, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2017. Relativamente ai debiti derivanti da indennità di formazione e contributi di solidarietà, le società potranno, in alternativa, attestare l’adempimento, documentando di aver posto in essere tutte le attività necessarie per individuare e pagare il creditore, depositando le somme dovute a tale titolo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B. L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2018/2019. - Entro il termine del 30 giugno 2018, le società devono: 1) depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, anche mediante fax o posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al campionato di Serie B 2018/2019, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale; 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2017, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2017, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione; 3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2017 nel caso in cui l’esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata, dalla relazione della società di revisione (limited review); 4) depositare presso la Co.Vi.So.C., ad eccezione delle società neopromosse in Serie B alla conclusione del campionato di Serie C 2017/2018, anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non siano state depositate in precedenza, le seguenti informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, per il periodo di dodici mesi, compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019: a) budget del conto economico; b) budget dello stato patrimoniale; c) budget del rendiconto finanziario; d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell’ultimo bilancio, per le società il cui esercizio coincide con l’anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità. e) note esplicative sulle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa; 5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal 8 revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2018 compreso e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2018 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2018. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso, riguardante l’assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo; 6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di aprile 2018 incluso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico. In caso di contenzioso, riguardante l’assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2018. Infine, in caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli stessi; 7) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state 9 depositate in precedenza, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per il periodo 1° luglio 2017-30 aprile 2018 e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo 1° luglio 2017-31 maggio 2018, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 5): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo. In caso di contenzioso, riguardante l’assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2018. Infine, in caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli stessi. Tale adempimento non è richiesto nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing; 8) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA e delle ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente, esposti nelle relative dichiarazioni ovvero scaturenti da comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Per le suddette annualità, le società devono, altresì, dichiarare l’avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi a partite di ruolo divenute definitive con cartelle di pagamento notificate entro il 30 aprile 2018. In caso di contenzioso, riguardante l’assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità ovvero di transazioni o di rateazioni con l’Agenzia della Entrate-Riscossione, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o 10 posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2018; 9) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non siano state depositate in precedenza, copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri dell’anno d’imposta 2017 e la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante l’avvenuto assolvimento dell’IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri dell’anno d’imposta 2017, trasmesse entro il 28 febbraio 2018, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, le medesime comunicazioni, ove non siano state depositate in precedenza, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’intero importo richiesto con la comunicazione di irregolarità o delle rate scadute al 30 giugno 2018; 10) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia delle ricevute telematiche attestanti l’avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta terminato entro il 31 dicembre 2016 (Modello Unico, Dichiarazione IRAP, Dichiarazione IVA, Modello 770); 11) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi. L’inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui ai punti 2), 3), 4), 8), 9), 10) e 11) con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019, e per ciascun inadempimento di cui ai punti 5), 6), 7), con la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019. La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve entro il termine del 30 giugno 2018: 1) certificare alla Co.Vi.So.C. l’assenza di debiti delle società: a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C.; b) nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2018 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega. Al riguardo le società, devono aver pagato entro il termine del 26 giugno 2018 i debiti di cui al punto 1). L’inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal precedente punto 1), lettere a) e b) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui alla lettera a) con una ammenda proporzionata agli stessi inadempimenti e per l’inadempimento di cui alla lettera b) con la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

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