
Legittima difesa, Mattarella promulga la legge ma scrive: "Turbamento sia effettivo"
· Redazione AV LIVE
Italia · Politica
Legittima difesa, il presidente Mattarella oggi ha promulgato la legge, inviando però contestualmente una lunga lettera di osservazioni ai presidenti di Senato della e Camera - Casellati e Fico - e al premier Conte. La sicurezza dei cittadini, è la sua posizione in estrema sintesi, resta responsabilità dello Stato e il 'grave turbamento' di cui si parla dev'essere obiettivo. Ma ecco il testo completo della lettera: "Ho promulgato in data odierna la legge recante: 'Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa'. Il provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un'offesa ingiusta, realizzata all'interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall'esistenza di una condizione di necessità. Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce nè attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l'azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia". La lettera di Mattarella prosegue: "L'art.2 della legge, modificando l'art.55 del codice penale, attribuisce rilievo decisivo 'allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto': è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta. Devo rilevare che l'articolo 8 della legge stabilisce che, nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa 'domiciliare', le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, mentre analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio". "Segnalo, infine, che l'articolo 3 della legge in esame subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo ma che lo stesso non è previsto per il delitto di rapina. Un trattamento differenziato tra i due reati non è ragionevole poiché - come indicato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 2016 - 'gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina'".
