
Coronavirus e genitori separati: ecco come regolarsi dopo le ultime misure
· Redazione AV LIVE
Con la dichiarazione della pandemia per Covid 19 fatta lo scorso 11 Marzo, prima le Regioni e poi il Governo Centrale, hanno adottato misure più stringenti e restrittive giungendo ad un lockdown quasi totale! E’ dello scorso 22 Marzo l’ordinanza n. 20 della Regione Campania nello specifico, (ma tutte le regioni si sono mosse nella stessa direzione anticipando, di poco, il decreto del Governo) con la quale vengono disposte ulteriori limitazioni regionali in aggiunta a quelle del Governo attuate con il DPCM n.11 dell’8 Marzo 2020. In tema di affido e collocamento dei minori si è già formata giurisprudenza a tutela della salvaguardia del diritto di visita dei genitori in questo particolare momento di contenimento del coronavirus, tant’è che le pronunce sono univocamente orientate a considerare l’art.1 comma 1 lett. a non in contrasto con l’attuazione delle disposizioni preesistente relative ai figli; si legge infatti: “sono consentiti gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio cosicchè nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”. Ritornando all’Ordinanza della Regione Campania, in essa si legge che agli originari motivi d’eccezione all’obbligo di “restare in casa” e di non lasciare il Comune nel quale ci si trova, di salute-di lavoro e di necessità, quest’ultima viene sostituita con la dicitura “comprovati motivi di assoluta urgenza”. Certamente nei “comprovati motivi di assoluta urgenza” rientra il diritto di visita dei genitori separati, che legittima anche lo spostamento da un comune all’altro qualora questo non rappresenti un pretesto e non violi l’obbligo primordiale ad ogni buon conto, di “rimanere a casa per contenere i contagi”; quindi da esercitare, così come stabilito nei provvedimenti del Tribunale e giammai con l’intento elusivo dei provvedimenti resi dall’autorità a tutela della salute ex art.32 Costituzione.
